Art. 632 c.p.c. — Effetti dell'estinzione del processo
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[1]Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore.
[2]Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.
[3]Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 8 settembre 1998 · versione 0 su Normattiva