Art. 632 c.p.c.Effetti dell'estinzione del processo

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[1]Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore.

[2]Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.

[3]Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 8 settembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art632 · fonte su Normattiva