Art. 654 c.p.c. — Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione
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[1]L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
[2]Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva