Art. 654 c.p.c.Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione

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[1]L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

[2]Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art654 · fonte su Normattiva