Art. 672 c.p.c. — Sequestro anteriore alla causa
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[1]L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
[2]Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.
[3]Il giudice provvede con decreto motivato, assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva