Art. 672 c.p.c. — Sequestro anteriore alla causa
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[1]((La istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
[2]Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.
[3]Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non e' il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.
[4]Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalita' di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali puo' provvedere con decreto motivato)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva