Art. 68 c.p.c.Altri ausiliari

[1]Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.

[2]Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

[3]Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art68 · fonte su Normattiva