Art. 691 c.p.c. — Contravvenzione al divieto del giudice
Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva