Art. 691 c.p.c.Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art691 · fonte su Normattiva