Art. 704 c.p.c. — Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.
[2]Puo' essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva