Art. 704 c.p.c.Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

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[1]Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

[2]Puo' essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art704 · fonte su Normattiva