Art. 373Risarcimento del danno

[1]Con la sentenza di condanna, l'imputato e' condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato. 22 Il giudizio di liquidazione del danno e' promosso davanti al giudice civile competente. 22

[2]Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

[3]Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno".

Testo vigente dal 9 marzo 1989, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art373 · fonte su Normattiva