Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
- GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MILITARI - LIQUIDAZIONE IN SEDE CIVILE DEL DANNO CONSEGUENTE AL REATO MILITARE - AUTORITA' DI COSA GIUDICATA DELLA SENTENZA PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P., ART. 373, SECONDO E TERZO COMMA
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. - del secondo e del terzo comma dell'art. 373 c.p.m.p., concernenti il giudizio di liquidazione del danno in sede civile e l'autorita' di cosa giudicata nel predetto giudizio della sentenza di condanna penale da parte di un tribunale militare. Attenendo queste disposizioni agli effetti della sentenza di condanna del tribunale militare nel giudizio civile, va affermata l'irrilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale ad esse afferenti in relazione al giudizio 'a quo'. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
sentenza 78/1989massima n. 13576 - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MIITARI - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RESTITUZIONE ED AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P., ART. 373, PRIMO COMMA
E' costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., che impone al tribunale militare di disporre, con la sentenza di condanna dell'imputato, anche la condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni. Premesso che la fattispecie civile generatrice dell'obbligo del risarcimento del danno o della restituzione connesso ad un reato contiene un elemento in piu' rispetto a quello costitutivo della fattispecie penale, rappresentato dal danno (arg. dal combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.) il fatto illecito civilmente disciplinato non puo' esser adeguatamente accertato senza che sia preventivamente esperita la relativa azione civile, cio' che e' positivamente escluso nell'ambiente del processo militare. L'opposta soluzione, accolta dal vigente c.p.m.p., e' irrazionale perche' inserisce in un processo pubblico 'puro', come quello militare, la cognizione di una questione schiettamente privatistica, senza consentire al titolare dell'azione civile di esercitarla innanzi ai tribunali militari, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
sentenza 78/1989massima n. 13577 - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MILITARI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE CIVILE DELLA SOLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 'EX DELICTO' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P. ARTT. 373, PRIMO COMMA, E 27 L. 11 MARZO 1953, N. 87
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1943 n. 87, va dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 373 c.p.m.p., nella parte in cui non consente la proposizione dell'azione civile, per la restituzione ed il risarcimento del danno ('an debeatur') indipendentemente dalla domanda diretta alla liquidazione del danno stesso ('quantum debeatur'). -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89).
sentenza 78/1989massima n. 13578 Riguarda ancheart. 27 legge 87/1953
TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - DUBBI DI RAGIONEVOLEZZA ESPRESSI IN BASE AL CONFRONTO CON ALTRA, NON IMPUGNATA, DISPOSIZIONE (ART. 373) DELLO STESSO CODICE - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE AL THEMA DECIDENDUM.
Quale che sia l'interpretazione da seguirsi riguardo all'art. 373 c.p.m.p. - il quale dispone che con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice militare l'imputato e' condannato alla restituzione e al risarcimento dei danni - la questione circa la ragionevolezza del giudizio di inidoneita', fatto dal legislatore, - nel vietare, nell'art. 270 stesso codice, la costituzione di parte civile nel processo penale militare - in ordine alla capacita' del tribunale militare di conoscere dell'azione civile, questione prospettata ponendo tale articolo a confronto con l'indicato art. 373 - non puo' essere esaminata dalla Corte in un giudizio nel quale - come nella specie - solo l'art. 270, e non anche l'art. 373 risulti impugnato, ed anzi, col porlo a raffronto, se ne presupponga la legittimita'.
Riguarda ancheart. 270 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)