Art. 709-ter c.p.c.Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

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[1]Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della ((responsabilita')) genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

[2]A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:

  • 1)ammonire il genitore inadempiente;
  • 2)disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • 3)disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
  • 4)condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

[3]I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014 al 24 dicembre 2021 · versione 151 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art709ter · fonte su Normattiva