Art. 829 c.p.c.
Casi di nullita'
[1]L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
- 1)se la convenzione d'arbitrato e' invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
- 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3)se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4)se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
- 5)se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
- 6)se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7)se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullita' e la nullita' non e' stata sanata;
- 8)se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purche' tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
- 9)se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
- 10)se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
- 11)se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
- 12)se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformita' alla convenzione di arbitrato.
[2]La parte che ha dato causa a un motivo di nullita', o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non puo' per questo motivo impugnare il lodo.
[3]L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarieta' all'ordine pubblico.
[4]L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' sempre ammessa:
- 1)nelle controversie previste dall'articolo 409;
- 2)se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non puo' essere oggetto di convenzione di arbitrato.
[5]Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo e' soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva