Art. 711 c.p.c. — Separazione consensuale
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[1]Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 156 del libro primo del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.
[2]Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.
[3]Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
[4]La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
[5]Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva