Art. 735 c.p.c.
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La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 172 del libro primo del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 174 secondo comma, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva