Art. 735 c.p.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1942 al 28 febbraio 2023. Leggi il testo vigente →
((La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero)).
Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 28 febbraio 2023 · versione 1 su Normattiva