Art. 747 c.p.c. — Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
[2]Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
[3]Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
[4]Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva