Art. 755 c.p.c. — Poteri del giudice
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Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva