Art. 755 c.p.c.Poteri del giudice

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Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art755 · fonte su Normattiva