Art. 757 c.p.c. — Conservazione di testamenti e di carte
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[1]Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.
[2]Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i provvedimenti ulteriori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva