Art. 778 c.p.c. — Reclami contro lo stato di graduazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]((I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'art. 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione)).
[2]Il valore della causa e' determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
[3]I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 21 marzo 1998 · versione 1 su Normattiva