Art. 778 c.p.c. — Reclami contro lo stato di graduazione
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[1]I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 46 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore.
[2]Il valore della causa e' determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
[3]I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva