Art. 788 c.p.c. — Vendita di immobili
[1]((Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita)). 116
[2]Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
[3]((La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti)). 116
[4]Quando le operazioni sono affidate a un ((professionista)), questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo. 116
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 119 su Normattiva