Art. 788 c.p.c. — Vendita di immobili
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[1]Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.
[2]Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
[3]L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, puo' disporre altri incanti a norma dell'articolo 591.
[4]Quando le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva