Art. 789 c.p.c.Progetto di divisione e contestazioni su di esso

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[1]Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

[2]Il decreto e' comunicato alle parti.

[3]Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

[4]In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art789 · fonte su Normattiva