Art. 789 c.p.c. — Progetto di divisione e contestazioni su di esso
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[1]Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
[2]Il decreto e' comunicato alle parti.
[3]Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
[4]In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva