Art. 797 c.p.c.Condizioni per la dichiarazione di efficacia

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[1]La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nel Regno della sentenza straniera quando accerta:

  • 1)che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
  • 2)che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato in essa assegnato un congruo termine a compatire;
  • 3)che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge;
  • 4)che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunciata;
  • 5)che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
  • 6)che non e' pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
  • 7)che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

[2]Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art797 · fonte su Normattiva