Art. 800 c.p.c. — Sentenze arbitrali straniere
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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purche' non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva