Art. 806 c.p.c. — Controversie arbitrabili
[1]Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
[2]Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva