Art. 807 c.p.c.
[1]((Compromesso).)) ((Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
[2]La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.))
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva