Art. 807 c.p.c.

[1]((Compromesso).)) ((Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

[2]La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.))

Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art807 · fonte su Normattiva