Art. 816-quinquies c.p.c.
Intervento di terzi e successione nel diritto controverso
[1]L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
[2]Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.
[3]Si applica l'articolo 111.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva