Art. 816-sexies c.p.c.
Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte
[1]Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita' legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
[2]Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva