Art. 816-ter c.p.c. — Istruzione probatoria
[1]L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
[2]Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
[3]Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.
[4]Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
[5]Gli arbitri possono farsi assistere da uno o piu' consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.
[6]Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al giudizio.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva