Art. 816-ter c.p.c.Istruzione probatoria

[1]L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

[2]Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

[3]Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.

[4]Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.

[5]Gli arbitri possono farsi assistere da uno o piu' consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.

[6]Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al giudizio.

Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art816ter · fonte su Normattiva