Art. 1245 c.nav. — Letture permesse di deposizioni testimoniali
Oltre i casi indicati nell'articolo 462 del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice puo' essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purche' siano indicati nelle liste.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva