Art. 362Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione

[1]Quando sia necessario procedere all'esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, puo' disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'Autorita' giudiziaria ordinaria.

[2]La deposizione, in questo caso, e' ricevuta con giuramento.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art362 · fonte su Normattiva