Art. 362 — Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione
[1]Quando sia necessario procedere all'esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, puo' disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'Autorita' giudiziaria ordinaria.
[2]La deposizione, in questo caso, e' ricevuta con giuramento.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva