Art. 823 c.p.c.
Deliberazione e requisiti del lodo
[1]Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
[2]Il lodo deve contenere:
- 1)il nome degli arbitri;
- 2)l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- 3)l'indicazione delle parti;
- 4)l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
- 5)l'esposizione sommaria dei motivi;
- 6)il dispositivo;
- 7)la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
- 8)la data delle sottoscrizioni.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva