Art. 823 c.p.c.Deliberazione e requisiti del lodo

[1]Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

[2]Il lodo deve contenere:

  • 1)il nome degli arbitri;
  • 2)l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  • 3)l'indicazione delle parti;
  • 4)l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
  • 5)l'esposizione sommaria dei motivi;
  • 6)il dispositivo;
  • 7)la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
  • 8)la data delle sottoscrizioni.

Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art823 · fonte su Normattiva