Art. 839 c.p.c.Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1994 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia e' competente la corte d'appello di Roma.

[2]Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

[3]Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresi' produrne una traduzione certificata conforme.

[4]Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarita' formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoche':

  • 1)la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  • 2)il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 18 ottobre 2022 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art839 · fonte su Normattiva