Art. 839 c.p.c. — Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
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[1]Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia e' competente la corte d'appello di Roma.
[2]Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
[3]Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresi' produrne una traduzione certificata conforme.
[4]Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarita' formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoche':
- 1)la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2)il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 18 ottobre 2022 · versione 68 su Normattiva