Art. 84 c.p.c.
Poteri del difensore
[1]Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
[2]In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva