Art. 84 c.p.c.Poteri del difensore

[1]Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

[2]In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art84 · fonte su Normattiva