Art. 90 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Compensi - Valore della causa - Pluralità di domande di valore determinato e indeterminato - Riferimento al valore della domanda o al cumulo di domande di valore determinato secondo lo scaglione tariffario - Condizioni - Fattispecie.
In tema di liquidazione dei compensi di avvocato, se sono proposte più domande - alcune di valore indeterminabile e altre di valore determinato -, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile solo laddove l'applicazione del relativo scaglione tariffario consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello scaglione relativo al cumulo delle domande di valore determinato. (Nella specie, la S.C. ha 63 <!-- pag. 64 --> confermato la sentenza impugnata, che - a fronte di una domanda di valore determinato, relativa all'accertamento della violazione delle distanze nelle costruzioni, ed una di valore indeterminabile, consistente nell'azione di rivendica della proprietà - aveva liquidato il compenso in base al valore dimostratosi più elevato in rapporto ai due scaglioni presi in considerazione).
Riguarda ancheart. 10 Codice di procedura civileart. 15 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 665397-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese processuali - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Eccezione per rinuncia espressa - Fattispecie.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art90 · fonte su Normattiva
Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta).
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 666171-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo unificato prenotato a debito (art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002) - Recupero dal soccombente da parte dell'ente pubblico - Finalità - Versamento all'erario - Adempimento di obbligazione fiscale - Esclusione - Recupero di costi del giudizio - Configurabilità - Atto autoritativo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.
Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili 4 <!-- pag. 5 --> SEZIONI UNITE meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 3 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 158 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 637782-01, 654658-01, 641220-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).