Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Liquidazione controllata - Impugnazione - Condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, c.c.i. - Applicabilità - Giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.
Cass. civ. n. 28483/2025Sez. 1Rv. 676525-01
Riguarda ancheart. 51 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 65 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 270 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Precedenti: 676306-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Reclamo - Rigetto - Responsabilità del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII - Presupposto - Condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Conseguenze. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.
In caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione ratione temporis applicabile, discende dall'avere egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.
Cass. civ. n. 25402/2025Sez. 1Rv. 676306-01
Riguarda ancheart. 51 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 12 d.lgs. 136/2024art. 13 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 623131-01, 663523-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE "Motivi gravi" ex art. 94 c.p.c. - Grave imprudenza - Ricorso per cassazione manifestamente infondato - Sussistenza - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.
I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del 16 <!-- pag. 17 --> creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale).
Cass. civ. n. 25410/2025Sez. 1Rv. 676091-01
Riguarda ancheart. 88 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 657676-01, 672903-01, 460029-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).