Ordinanza n. 41/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 91Codice di procedura civile
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
- art. 90Codice di procedura civile
- art. 92Codice di procedura civile
- art. 93Codice di procedura civile
- art. 94Codice di procedura civile
- art. 95Codice di procedura civile
- art. 96Codice di procedura civile
- art. 97Codice di procedura civile
- art. 3Costituzione
- art. 23Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 28Costituzione
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 39
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso
tributario) promossi con quindici ordinanze emesse il 5 maggio 1981
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto iscritte ai
nn. da 886 a 900 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121, 135, 142, 149 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di
Grosseto, con quindici ordinanze di identico contenuto, emesse il 5
maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del
contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude l'applicabilità
al processo tributario degli artt. da 90 a 97 c.p.c., in riferimento
agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte nella
quale esclude l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (condanna nelle
spese) è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113
della Costituzione, ma è stata già dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 196 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 24
e 113 della Costituzione; che non vengono addotti nuovi argomenti che
inducano a discostarsi da tale decisione mentre nessuna motivazione è
addotta a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23 della
Costituzione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 39, nella parte nella quale esclude l'applicabilità al
processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.,
appare ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria,
secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, era stata
richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento
delle spese processuali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova
disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude
l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95,
96 e 97 c.p.c.;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
- nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario
dell'art. 91 c.p.c., proposta dalla commissione tributaria di secondo
grado di Grosseto, con le ordinanze di cui in epigrafe, in rifornente
agli artt. 3,23,24 e 113 della Costituzione
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte