Ratio
Legis
Codici
Costituzione
Leggi
Giurisprudenza
Ultimi aggiornamenti
60
Indietro
Home
›
Codici
›
Codice di procedura civile
› Codice di procedura civile
› libro primo — DISPOSIZIONI GENERALI
› titolo I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
› capo II — Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario
capo II — Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario
Art. 57 — Attività del cancelliere
Art. 58 — Altre attività del cancelliere
Art. 58-bis — Ufficio per il processo
Art. 59 — Attività dell'ufficiale giudiziario
Art. 60 — Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario