titolo V — DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
- Art. 784 — Litisconsorzio necessario
- Art. 785 — Pronuncia sulla domanda di divisione
- Art. 786 — Direzione delle operazioni
- Art. 787 — Vendita di mobili
- Art. 788 — Vendita di immobili
- Art. 789 — Progetto di divisione e contestazioni su di esso
- Art. 790 — Operazioni davanti al notaio
- Art. 791 — Progetto di divisione formato dal notaio
- Art. 791-bis — Divisione a domanda congiunta