sezione II — Dell'interruzione del processo
- Art. 299 — Morte o perdita della capacità prima della costituzione
- Art. 300 — Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
- Art. 301 — Morte o impedimento del procuratore
- Art. 302 — Prosecuzione del processo
- Art. 303 — Riassunzione del processo
- Art. 304 — Effetti dell'interruzione
- Art. 305 — Mancata prosecuzione o riassunzione