Art. 1 c.p.p. — Giurisdizione penale
La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella sede della…
ECLI:IT:COST:2014:135 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina, dal Tribunale di Latina e dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma,…
ECLI:IT:COST:2007:67 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul…
ECLI:IT:COST:2004:63 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i…
ECLI:IT:COST:2002:452 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice procedura penale, nonché dell'art. 464 del codice procedura penale in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, del codice procedura penale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. C…
ECLI:IT:COST:2002:4 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe, iscritte nel R.O. nn. 90 e 143/1991; Dichiara la manifes…
ECLI:IT:COST:1991:229 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164, comma primo, n. 1, cod. proc. pen., proposta dal Pretore di Bologna, con ordinanza 25 ottobre 1979, in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981…
ECLI:IT:COST:1981:79 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro. Se ne mostrano 3 su 4, dalle più recenti.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009. F.to: Fran…
ECLI:IT:COST:2009:128 · leggi il testo integrale
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ragusa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001. Il Presidente: Santuosso Il redattore: Flick Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001. Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:378 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di Avezzano e dal Tribunale di Alba con le ordinanze in epigrafe; Ordina la restituzione degli atti al Tribunale…
ECLI:IT:COST:1999:82 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1 — Giurisdizione dei giudici ordinari
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.…
Art. 298 — Procedimenti penali pendenti, di competenza del giudice ordinario o di giudici speciali
I procedimenti penali pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, di competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria o di un giudice speciale, a' termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale…
Art. 301 — Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria, sono esercitate, nell'ordine seguente: 1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate; 2° dagli ufficiali…
Art. 21 — Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria
Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto. Previa autorizzazione del giudice procedente…
Art. 21 — Certificato del casellario giudiziale , del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria
Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto. Previa autorizzazione del giudice procedente…
Art. 264 — Rimessione dei procedimenti penali all'Autorita' giudiziaria ordinaria
Sono devoluti all'Autorita' giudiziaria ordinaria, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, tutti i procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, per reati…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art1 · fonte su Normattiva