Art. 119 c.p.p.Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. 107 Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorita' procedente nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

107

La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999, n. 30) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".

Testo vigente dal 29 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 103 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art119 · fonte su Normattiva