Art. 120 c.p.p.Testimoni ad atti del procedimento

Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

  • a)i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;
  • b)le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art120 · fonte su Normattiva