Art. 131 c.p.p. — Poteri coercitivi del giudice
Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto cio' che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva