Art. 137 c.p.p.Sottoscrizione del verbale

Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art137 · fonte su Normattiva