Art. 50Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico

1. Quando il verbale e' redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso puo' essere formato da piu' ausiliari o da piu' tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza. 2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro e' sottoscritto dai soli verbalizzanti.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art50 · fonte su Normattiva