Art. 137 c.p.p. — Sottoscrizione del verbale
Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva