Art. 141 c.p.p.Dichiarazioni orali delle parti

Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale. Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art141 · fonte su Normattiva